Purtroppo a volte accade ancora che pescatori non sappiano come e quando uccidere un pesce catturato. Ciò è un grave problema, soprattutto presso i laghetti di pesca. Un pesce catturato deve essere ucciso immediatamente in modo adeguato. I pescatori dovrebbero slamare il pesce dopo la sua morte. Non tutte le associazioni di pesca prevedono delle sanzioni nei loro regolamenti interni per questi reati, cosa certamente necessaria. In questi casi i guardiapesca non riescono a contestare questi maltrattamenti degli animali. Basta pensarci bene: se ci immaginiamo che i pesci avessero la possibilità di fare versi e/o suoni, quante urla di morte si sentirebbero? Moto probabilmente molti pescatori la penserebbero in un’altra maniera. In ogni modo i guardiapesca hanno il compito di sensibilizzare la questione, di spiegare ai pescatori come comportarsi appropriatamente e di indurli a farlo. Inoltre dovrebbero osservare come vengono catturati i pesci e come quelli sotto misura vengono rilasciati in acqua. La cosa migliore sarebbe rilasciare i pesci piccoli direttamente nell’acqua. Sicuramente non è nello spirito della pesca se pescatori trascinano i pesci catturati sui sassi o sulla sabbia, li afferrano con le mani asciutte e poi vedono che sono sotto misura e li buttano in acqua. In questi casi il guardiapesca dovrebbe almeno avere la possibilità di richiamare e correggere il comportamento del pescatore. Naturalmente sarebbe ancora meglio, se – come lo è per la caccia – tali comportamenti contro gli Sensibilizzare animali potessero essere classificati come infrazioni della legge. Ciò potrebbe accadere nella prossima rettifica della legge provinciale della pesca o nella revisione dell’ordinanza di regolazione. In questo modo sarebbe possibile, non solo prevenire la morte di molti pesci a causa di danneggiamenti del muco della pelle dei pesci, ma anche a migliorare l’immagine di noi pescatori. Un vero pescatore si riconosce da come tratta i pesci vivi e morti. Solo in questo riesce ad essere d’esempio anche per gli altri pescatori.
Stando allo statuto dell’autonomia del 1972, la Provincia Autonoma di Bolzano ha la giurisdizione primaria sulla pesca e sulla protezione delle specie ittiche. La legge provinciale n. 28/78 sulla pesca è stata emanata il 09 giugno 1978 e pubblicata sul bollettino della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige n. 34 del 11.07.1978.
Il regolamento d’esecuzione della legge sulla pesca provinciale è stato emanato tramite il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 19 del 08 maggio 2001 e pubblicato sul bollettino della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige n. 23 del 05 giugno 2001. Con il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 45 del 14 novembre 2002, pubblicato sul bollettino della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige n. 50 del 03 dicembre 2002, c’è stata una modifica del suddetto decreto.
Per i guardapesca esiste un riassunto del regolamento d’esecuzione del Presidente della Giunta D.P.P. 08 maggio 2001, n. 19 (nessuna ammonizione) della L.P. del 09.06.1978.
Per i guardapesca esiste un riassunto della legge provinciale n. 28 del 09 giugno 1978 e successive modifiche (ammonizione in giallo)
Lavori in alveo: Nell'ambito della regolamentazione di lavori in alveo (quali l'estrazione di sedimenti o lavori che comprendono l'utilizzo di mezzi meccanici) anche tra i guardapesca spesso prevale la poca chiarezza. A tale proposito, Rudi Messner ha contattato a nome dell'Unione Pesca Alto Adige l'Ispettore forestale superiore Andrea Ragazzoni dell'Ufficio caccia e pesca per chiedere chiarimenti.
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